Il principio secondo cui il mare è un bene comune sembra evidente agli occhi di tutti, o almeno, di molti. Eppure, c’è stato un tempo in cui questa evidenza non era tale. Siamo forse ancora oggi in quel tempo? Cerchiamo di scoprirlo, ripartendo dal concetto di Mare Liberum di Grozio. Huig van Groot (Ugo Grozio nella forma latinizzata) è stato un giurista e filosofo olandese. Dal suo trattato De iure praedae è stato estratto e pubblicato nel 1609 il capitolo sul Mare Liberum. Solo molti anni dopo fu pubblicato il resto della trattazione.
Mare Liberum
Il tema che anima le pagine scritte da Grozio è la difesa del diritto degli olandesi a navigare e commerciare con i popoli di quelle che venivano chiamate Indie Orientali – i popoli delle coste dell’Oceano Indiano e del Sud-est asiatico – in opposizione al monopolio dei portoghesi, che ne rivendicavano l’esclusività. Nel quinto capitolo l’autore tratta espressamente il diritto di tutti a navigare i mari. In particolare quando scrive che, alla base delle diverse definizioni attribuibili al mare – che si tratti di «res nullius» (“cosa di nessuno”), «res communis» (“bene comune”), o «res publica» (“bene pubblico” – vi è l’idea fondamentale secondo cui esso non può essere posseduto dai singoli, come ad esempio l’aria. Dunque resta libero, «per sua natura».
La situazione attuale
La situazione attualmente non è meno complessa, anzi. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) regola il diritto e gli usi del mare, della sua navigazione e delle sue risorse. Alcuni dei limiti fissati dalla Convenzione riguardano «il mare territoriale di uno stato» che «si estende fino a un limite massimo di 12 miglia marine»; e «l’alto mare», inteso come «mare aperto, specificatamente quello che non rientra in nessuna giurisdizione nazionale». Nel mezzo tra le due zone marittime vi sarebbe una serie di altri spazi, su man mano, dal mare territoriale al mare aperto, uno Stato esercita minore controllo. Si potrebbe dunque dedurre che, il Mare Liberum di cui parlava Grozio oggi coincida con l’alto mare.
L’accesso alle spiagge
In Italia, come in altri paesi, il mare e le spiagge sono beni pubblici. Secondo l’articolo 822 del Codice civile: «Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia…». Nel momento in cui c’è un lido, il proprietario diventa concessionario del demanio della spiaggia, ovvero, può utilizzarne una parte rispettando una serie di doveri, ma non ne diventa il proprietario. La spiaggia resta demanio pubblico, dunque, accessibile a tutti. Come recita la legge finanziaria 296/2006, all’art. 1, comma 251: «è fatto obbligo per il titolare delle concessioni consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione…».

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Un bene pubblico e prezioso
Riepilogando, il mare è di tutti? Generalmente sì, inteso come bene demaniale e bene comune (il confronto tra queste due espressioni meriterebbe un approfondimento altrove), ma bisogna fare attenzione al contesto e all’uso. Secondo la legge ci sono alcuni limiti, dal punto di vista internazionale, come già ricordato in precedenza a proposito del mare territoriale. Invece, dal punto di vista nazionale, si tratta di una risorsa inalienabile, che non perde la sua natura di bene collettivo. È bene che questo sia chiaro a quante più persone possibili, perché non cresca ulteriormente il processo di privatizzazione, con le conseguenti limitazioni indebite all’accesso a un bene prezioso, pubblico per definizione.
(Napoli, 1999) Attualmente studentessa del Master in Comunicazione Pubblica al Suor Orsola Benincasa, ha conseguito la Laurea Magistrale in Filosofia presso l’Università Federico II con una tesi in Filosofia Politica.
I suoi interessi spaziano tra filosofia, editoria e attualità, per una lettura interdisciplinare e trasversale della realtà che ci circonda.

