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IL MARE DI NESSUNO – A cura di Giuseppe Volpe

da D. De Stefano
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Per una volta tanto, allarghiamo… i confini del nostro mare e spostiamo l’attenzione al di là dei fondali della Campania. Abbiamo il sospetto che l’argomento ci riservi qualche sorpresa, che di sicuro non sarà di nostro gradimento.
Forse, ci siamo troppe volte soffermati sulle bellezze del nostro mare, distraendoci dalla considerazione che anche i fondali marini campani fanno parte del mar Mediterraneo e di quella vastissima estensione che va’ sotto il nome di 6° continente e che, per tanto, è stato certamente fatto oggetto di dispute politiche e territoriali. 

In altre parole, il mare racchiude, oltre alle ricchezze incommensurabili dei resti archeologici anche e soprattutto quelle riferibili alle risorse minerali ed energetiche, che costituiscono da sempre “materiale del contendere” di tutte le nazioni, per stabilire di chi sia il cosiddetto “mare di nessuno”.

Apprendiamo così che durante la “Conferenza diplomatica del diritto del mare” che si tenne a Caracas nel 1974, si discusse su importanti punti che si sperava potessero fornire la base per successivi negoziati. 
In tale occasione fu deciso l’accordo: estensione del limite delle acque territoriali dall’allora minimo di 3 miglia a 12 miglia; fu decisa la creazione di “zone economiche esclusive” fino a una distanza di 200 miglia dalla costa, entro le quali agli stati costieri fosse riconosciuto il diritto di pesca e di raccolta dei minerali. 

Successivamente, i delegati del mondo si riunirono a Ginevra, nel 1975. Trovarono spazio nell’assemblea, oltre ai paesi europei industrializzati, agli Stati Uniti, al Giappone e all’Unione Sovietica, anche i paesi poveri del Terzo Mondo, diffidenti verso quelli ricchi, perché tesi alla conquista del fondo oceanico.

L’intera problematica era ormai indifferibile. Prima dell’ultima guerra le regole relative alle acque territoriali erano ancora basate sulla “portata di tiro di un cannone” del ‘700. Erano quindi valide da quasi tre secoli ed erano accettate da tutte le nazioni; il mare circostante, isola o continente che fosse, per un’estensione di tre miglia nautiche dalla costa, era da considerarsi parte del territorio dello Stato rivierasco ed era sottoposto alla sovranità di quello Stato. 
Oltre questo limite di 12 miglia, le distese marine erano da considerarsi “alto mare”, dove a qualsiasi paese era riconosciuta la più ampia libertà di navigazione, di pesca e sorvolo, dove non esisteva alcun limite all’esplorazione e allo sfruttamento delle risorse oceaniche e dove le navi potevano “scaricare senza alcuna restrizione i rifiuti”. Impedire l’attività delle navi altrui in queste acque internazionali era considerato un atto di pirateria e un giustificato motivo di guerra.

I primi a infrangere queste norme furono, nel 1945, gli Stati Uniti, quando il presidente Truman proclamò unilateralmente la sovranità statunitense sopra le risorse minerarie della piattaforma continentale. Forti di questo precedente, altri paesi cominciarono ad estendere le proprie acque territoriali, da 12 a 200 miglia, e a dichiarare che le altre nazioni vi avevano solo quei diritti che i paesi ospitanti decidevano di concedere loro. Cominciò così quello che giustamente venne considerato come l’accaparramento del “mare di nessuno”.

Attualmente è l’UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) che regola la materia, stabilendo tra l’altro alcune line fondamentali di condotta:

“Acque interne” – Ossia lo spazio di mare all’interno della linea di base. In quest’area vigono in maniera vincolante le leggi dello stato costiera che regola l’uso delle risorse e il passaggio delle navi.

“Acque territoriali” – Che comprende lo spazio di mare compreso dalla linea di base alle 12 miglia nautiche. In quest’area vigono comunque le leggi dello stato costiero ma all’interno delle acque territoriali esiste il diritto di ogni imbarcazione al cosiddetto passaggio inoffensivo. Il passaggio inoffensivo è definito come l’attraversamento di aree marine in modo continuo e spedito che non pregiudichi la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero. La pesca, lo scarico di rifiuti, le attività armate e lo spionaggio non sono considerate azioni inoffensive; sottomarini e sommergibili devono inoltre navigare in emersione mostrando la bandiera.                        

“Arcipelaghi” – Le acque interne degli Stati comprendenti arcipelaghi sono identificate tracciando una linea che unisce i punti più esterni delle isole più esterne, qualora questi punti siano ragionevolmente vicini tra loro.

“Zona contigua” – La zona contigua si estende dal mare territoriale non oltre le 24 miglia nautiche dalla linea di base. In quest’area lo Stato costiero può sia punire le violazioni commesse all’interno del proprio territorio o mare territoriale, sia prevenire le violazioni alle proprie leggi o regolamenti in materia doganale, fiscale, sanitario e di immigrazione. Ciò rende la zona contigua una hot porsuit area.

“Zona economica esclusiva” – Anche nota con l’acronimo ZEE, è l’area di mare che si estende per 200 miglia nautiche dalla linea di base in cui lo stato costiero può esercitare il diritto di sfruttamento esclusivo delle risorse naturali. Tale principio nasce per dare un freno allo sfruttamento indiscriminato della pesca anche se, con le nuove tecnologie, è stata recentemente utilizzata anche per lo sfruttamento estrattivo minerario esclusivo.

“Piattaforma continentale” – La piattaforma continentale è considerata come il naturale prolungamento del territorio di uno Stato, il quale può quindi sfruttarne le risorse minerarie, o comunque non-viventi, in maniera esclusiva. La piattaforma continentale può superare le 200 miglia nautiche, ma non eccedere le 350, o può essere calcolata misurando 100 miglia nautiche dall’isobata dei 2.500 metri.

Ma se alla superficie degli oceani i problemi territoriali sono gravi, tanto da richiedere una regolamentazione internazionale, sott’acqua sono addirittura gravissimi. Potrà qualcuno scendere e lavorare, oltre i tre, i cinque, i settemila metri di quota? Se la risposta è affermativa, il paese che riuscirà ad appoggiare le sue piattaforme sottomarine potrà impadronirsi di quella che è considerata la massima ricchezza: la presenza generalizzata in tutti gli oceani di minerali preziosi, i cosiddetti “noduli polimetallici” che giacciono per milioni di chilometri quadrati sul fondo dei mari, oltre i limiti territoriali di qualsiasi paese. Esiste cioè la reale possibilità che nazioni maggiormente industrializzate “rubino” ricchezze a quelle che non hanno adeguate capacità tecnologiche, per cui la domanda è: chi ha il diritto di esplorare e di sfruttare “il mare di nessuno”?

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